Come detrarre gli interessi passivi dal mutuo prima casa: tutto quello che c’è da sapere

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Per chi accende un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene sempre concessa una detrazione dall’Ir­pef per gli interessi passivi pagati e per i relativi oneri accessori.

Infatti è possibile tranquillamente seguendo la norma vigente riuscire a detrarre tutti gli interessi passivi senza alcun problema, a patto che si sappia come agire. La normativa infatti prevede una detrazione annua dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19% degli interessi passivi. Inoltre possono essere decurtati anche i relativi oneri accessori che derivano da mutui garantiti con ipoteca su immobili.
In questo caso l’importo massimo da poter detrarre è di 4.000 euro.

La detrazione dell’imposta si deve far valere nella dichiarazione dei redditi. Occorre presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti.

Quali sono i requisiti per la detrazione?

Possiamo dire che sicuramente il primo requisito è relativo alla stipula del mutuo. Questo ultimo dovrà essere stipulato per acquistare un’immobile da utilizzare come abitazione principale.

Quando si parla di abitazione principale si intende quel­la nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. Quindi la detrazione di base spetta al contribuente acquirente ed anche intestatario del contratto di mutuo.

In genere quella che viene considerata la dimora abituale va a coincidere con la residenza anagrafica. Però è possibile anche che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici di residenza, quindi occorre fare un’autocertificazione nel caso.

La regola secondo le norme vigenti è che non si possono avere più abitazioni principali nello stesso momento.

Se l’atto di mutuo non specifica la circostanza che è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, la risoluzione ministeriale 147/2006 ci dice che c’è la possibilità per il contribuente di richiedere alla banca mutuante una dichiarazione in cui venga attestata questa specifica circostanza. Grazie a questa tipo di dichiarazione possiamo avere la documentazione idonea per ottenere le detrazioni.

Se la banca non è in grado di attestare questa destinazione allora il contribuente può comunque ricor­rere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. In questo documento dichiara che il mutuo è stato contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, e quindi si assume la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese.

Elenco di requisiti specifici e regolamenti

  1. L’immobile dovrà essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno da quando è stato acquistato.
  2. Tale condizione di abitazione principale dovrà permanere per l’intero periodo d’imposta in cui si chiedono le detrazioni
  3. Dovrà essere presente anche una garanzia ipotecaria. Non è effettivamente richiesto che l’immobile da ipotecare debba essere lo stesso che viene acquistato. Infatti si può trattare anche di un altro immobile posseduto dall’acquirente oppure un immobile posseduto da persona diversa dall’acquirente.
  4. L’acquisto in questo caso deve avvenire nell’anno antecedente o successivo all’accensione del mutuo.
  5. Per avere diritto alla detrazione inoltre il soggetto che richiede il mutuo deve essere residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Se non si verificassero queste condizioni non si perde comunque il diritto alla detrazione.

Ci sono tre occasioni in cui non si perdono i diritti alle detrazioni ossia:

Cliente si trasferisce per motivi di lavoro In questo caso si ha comunque diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale.
Casi di ricovero In questi casi non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale.
Clienti che fanno parte delle forze armate Per tutto il personale in servizio presso le forze dell’ordine, la detrazione è riconosciuta sempre anche se non si tratta di dimora abituale.

Clienti che hanno diritto alla detrazione degli interessi passivi

La detrazione d’imposta è qualcosa che spetta sicuramente agli acquirenti che sono anche contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. Se il mutuo è stato richiesto da più intestatari allora la detrazione può essere richiesta da ciascuno a seconda della proporzione della quota.

Se il mutuo è cointestato con un coniuge fiscalmente a carico, allora in quel caso il coniuge che sostiene la spesa può andare a fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. Ovviamente il coniuge a carico deve comunque essere un comproprietario dell’abitazione. 

Queste detrazioni spettano anche all’acquirente della sola nuda proprietà. Bisogna fare attenzione perché questa detrazione non spetta mai all’usufruttuario poiché non è lui che acquista l’immobile ma ha solo un diritto reale di godimento.

Se il mutuatario dovesse morire allora il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o anche al legatario o all’acquirente che si è accollato il mutuo.

Il contribuente che si fa carico di un mutuo ha diritto alla detra­zione se avvengono le condizioni previste dalla legge.

Se invece abbiamo un mutuo ipotecario stipulato da cooperative o da imprese costruttrici, allora il diritto alla detra­zione d’imposta spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione.

Quali sono gli oneri detraibili

La detrazione d’imposta possiamo richiederla nell’anno in cui le spese sono state sostenute. Non dipende affatto dalla data di scadenza, sia per quanto riguarda gli interessi passivi, ma anche per tutti gli oneri accessori.

Tra gli oneri accessori più rilevanti in un mutuo sicuramente ci sono l’onorario del notaio, ma anche le spese di perizia e di istruttoria.
Questi tre oneri generalmente risultano anche i più pesanti a livello economico, e variano a seconda delle singole situazioni ovviamente.

Ci sono però anche oneri detraibili che riguardano la penalità per anticipata estinzione del mutuo e quelli legati alle quote di rivalutazione che dipendono in genere da clausole di indicizzazione.

Sicuramente per ultime ma non meno importanti rimangono l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e anche l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Cosa non è ammesso nella detrazione?

Ad oggi tutte le spese di assicurazione dell’immobile,e le spese di assicurazione richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo non possono essere detratte in alcun modo.

Inoltre quando otteniamo le detrazioni dal mutuo non possiamo includere detrazioni per le spese di mediazione immobiliare e quelle legare alle imposte di registro, all’IVA e alle imposte ipotecarie e catastali.

Generalmente è sempre bene quindi considerare queste spese e computarle nel costo generico del mutuo per non avere brutti risvegli.

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